domenica 29 giugno 2008

Il P.R.G. va in soffitta e viene sostituito da un nuovo strumento: il P.G.T.

Norme e principi
La Regione Lombardia ha approvato la nuova disciplina urbanistica con L.R. 12/2005, innovando i contenuti e le procedure volte all’approvazione degli strumenti di governo del territorio. La legge introduce un nuovo strumento a sostituzione del P.R.G. (previsto dalla legge 15 aprile 1975 n. 51), denominato Piano di Governo del Territorio (il P.G.T.)
La citata legge di riforma urbanistica regionale, L.R. 12/2005, integrata dalla L.R. 12/2006, si ispira alle ultime disposizioni regionali approvate e fondate sul principio della concertazione tra pubblico e privato nonché sul concetto dell’urbanistica negoziata (vedi L.R. 9/99, L.R. 1/2000 e L.R. 1/2001) e dal criterio riformatore federalista in attuazione di quanto previsto dall’art.117, comma 3 della Costituzione che definisce le forme e modalità di esercizio delle competenze spettanti alla Regione e agli enti locali.
In particolar modo l’articolazione dei contenuti della L.R. 12/2005, art.1 comma 2, si incardina su alcuni criteri fondamentali:” sussidiarietà, sostenibilità, partecipazione, flessibilità”

[L.R. 12/2005 Art. 1
2. La presente legge si ispira ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza.
3. La Regione, nel rispetto dei principi di cui al comma 1 e dei criteri di cui al comma 2, provvede:
a) alla definizione di indirizzi di pianificazione atti a garantire processi di sviluppo sostenibili;
b) alla verifica di compatibilità dei piani territoriali di coordinamento provinciali e dei piani di governo del territorio di cui alla presente legge con la pianificazione territoriale regionale;
c) alla diffusione della cultura della sostenibilità ambientale con il sostegno agli enti locali e a quelli preposti alla ricerca e alla formazione per l’introduzione di forme di contabilità delle risorse;
d) all’attività di pianificazione territoriale regionale.]

Il Piano di Governo del Territorio è lo strumento principe che definisce le linee guida fondamentali e di dettaglio dello sviluppo urbanistico e non solo di un ambito territoriale, si ispira inoltre al criterio della sostenibilità intesa come garanzia di uguale possibilità di crescita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future generazioni.

Articolazione del PGT
Il P.G.T. è strumento che “definisce l’assetto dell’intero territorio comunale” e si articola in tre atti:
▪ il “Documento di Piano”
▪ il “Piano dei Servizi”
▪ il “Piano delle Regole”
atti tutti dotati di una propria autonomia tematica ma concepiti nell’ambito di un processo unico di pianificazione.

Documento di Piano: (D.d.P.)
strumento che identifica obiettivi ed esprime le strategie che servono a perseguire lo sviluppo economico, sociale e infrastrutturale, nell’ottica di valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali. Ha validità quinquennale, non ha effetti sul regime giuridico dei suoli ed è sempre modificabile, in quanto strumento flessibile in grado di adeguarsi rapidamente all’evoluzione delle dinamiche territoriali. (art.8)

Piano dei Servizi (P.d.S.)
strumento per armonizzare gli insediamenti con il sistema dei servizi (di iniziativa pubblica o ceduti al Comune) per garantire la vivibilità e la qualità urbana della comunità locale, secondo un disegno di razionale distribuzione dei servizi per qualità, fruibilità e accessibilità, nell’ottica di una connessione delle diverse parti del territorio, storicamente riconoscibili come parcellizzate. Esso non ha termini di validità, è sempre modificabile ed ha effetti sul regime giuridico dei suoli. Il P.d.S. ha genesi normativa anteriore poiché delineato dal L.R. 1/2001). (art 9)

Piano delle Regole (P.d.R.) strumento di controllo della qualità urbana e territoriale che disciplina l’intero territorio comunale, ad esclusione degli ambiti di trasformazione di espansione – individuati dal Documento di Piano- che si attuano mediante piani attuativi. Serve a dare un disegno coerente della pianificazione sotto l’aspetto insediativo, tipologico e morfologico nonché a migliorare la qualità paesaggistica dell’insieme. In tale contesto disciplina le aree e gli edifici destinati a servizi per garantire l’integrazione tra le componenti del tessuto edificato, nonché di queste con il territorio rurale. Esso non ha termini di validità, è sempre modificabile ed ha effetti sul regime giuridico dei suoli. (art 10)

Il P.d.R. ed il P.d.S., pur essendo autonomi sotto il profilo della elaborazione e della attuazione, devono garantire una impostazione sinergica tra di loro e con il D.d.P., al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici e di sviluppo che sono contenuti in quest’ultimo atto.




La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), a sua volta, introdotta dalla legge regionale per il D.d.P., è il processo di consultazioni, preordinato a valutare la sostenibilità delle scelte di piano, che accompagna l’iter di formazione dello strumento urbanistico e che si sostanzia nel rapporto ambientale (descrittivo degli effetti dell’attuazione del piano sull’ambiente nonché le alternative ragionevoli, alla luce degli obiettivi che lo strumento urbanistico si pone) e nella dichiarazione di sintesi (illustrativa delle modalità in cui il rapporto ambientale è stato tenuto in considerazione nella redazione del piano nonché le ragioni delle scelte, sempre alla luce delle alternative possibili che erano state individuate).

Il processo di pianificazione, nel contesto del nuovo quadro normativo di riferimento, si arricchisce di plurimi momenti di confronto con tutti gli attori dello scenario, al fine di condividere il percorso di costruzione e di valutazione ambientale del piano nonché la sostenibilità delle scelte ad esso sottese, nell’ottica di garantire un livello di protezione elevato dell’ambiente come previsto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 giugno 2001.

“Il Piano di Governo del Territorio prevede ed attua nuovi metodi di gestione e nuovi sistemi per l'informazione corretta ed esaustiva dei cittadini in merito alle scelte di politica territoriale; definisce i criteri di trasparenza e della comunicazione da mettere in pratica per consentire un'effettiva, e non solo formale, partecipazione ai processi di pianificazione da parte dei cittadini”

Il Quadro strategico Territoriale
La costruzione del PGT deve tenere conto:
- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (art 8)(art 13)
- Il Piano Paesaggistico Regionale;
- Il sistema della mobilità: ferro, gomma, piste ciclabili (art 9)
- il sistema dei Parchi,
- i Piani e Programmi presenti sul territorio.

Indirizzi — Obiettivi
Si possono preliminarmente evidenziare alcuni indirizzi generali che il dettato legislativo introduce, riguardo il nuovo quadro di pianificazione comunale:
> l’univocità delle strategie;
> il piano come processo;
> il piano come programma:
> la sostenibilità socio-economica ed ambientale delle scelte:
> la condivisione
a) delle conoscenze (attraverso la creazione del SIT)
b) delle strategie (partecipazione e raccolta di proposte dai soggetti che interagiscono con il territorio)
c) del processo realizzativo, attraverso informazione completa e trasparente)
> la responsabilità di:
a) uno sviluppo territoriale della città inserito in un contesto più ampio di conurbazione e di città metropolitana;
b) obiettivi e strategie comuni di vasta area
c) collaborazione interistituzionali
>la legittimazione dei meccanismi perequativi e compensativi, finanziari e ambientali, nonché di incentivazione urbanistica.